
La Nozione di Giustificatezza del Licenziamento
Nel caso di licenziamento del dirigente si parla di giusta causa e di giustificatezza come clausole generali in grado di limitare il potere del datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto con il dirigente stesso.
La giusta causa è nozione di fonte legale ed il suo mancato riscontro in sede contenziosa comporta l’attribuzione al dirigente dell’indennità del mancato preavviso, la giustificatezza è invece una nozione introdotta negli anni ’70 dalla contrattazione collettiva, e il suo mancato riscontro si risolve nella liquidazione a favore del dirigente dell’indennità supplementare.
È molto importante quindi, ai fini del licenziamento del dirigente, disciplinato diversamente rispetto al licenziamento dei lavoratori subordinati conoscere il significato di giustificatezza.
La nozione di giustificatezza del licenziamento è stata introdotta negli anni ’70 nei contratti collettivi di lavoro applicabili ai dirigenti, a tutela del licenziamento di un dirigente, atto ancor più grave rispetto al licenziamento di un dipendente subordinato proprio per la specificità del ruolo con aspetti più delicati decisionali e di autonomia.
Tale nozione di giustificatezza non coincide con quella di giustificato motivo prevista dalla Legge n. 604/66 e si affianca alla disciplina di legge e determina che quando si verifica che il licenziamento del dirigente avviene per giustificatezza, il datore di lavoro è esonerato dal pagamento dell’indennità supplementare.
L’intimazione di licenziamento per giusta causa avviene invece quando è stato accertato che la condotta del lavoratore ha avuto un carattere lesivo tale non solo da giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro, ma anche da non consentirne neppure la prosecuzione provvisoria per il tempo necessario al lavoratore licenziato di trovare una nuova occupazione, si ha così la risoluzione in tronco.
Il presupposto della giustificatezza è pertanto più vincolato, rispetto alla giusta causa, al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale e obbliga in ogni caso il datore di lavoro all’osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede; di conseguenza non è giustificato il licenziamento intimato per ragioni pretestuose tali da prefigurare il limite della discriminazione.
Invece per la giustificatezza del licenziamento, secondo la Suprema Corte “ancor più strettamente vincolato al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale” vanno rilevate anche condotte in sé non costituenti giustificata causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
La giusta causa è nozione di fonte legale ed il suo mancato riscontro in sede contenziosa comporta l’attribuzione al dirigente dell’indennità del mancato preavviso, la giustificatezza è invece una nozione introdotta negli anni ’70 dalla contrattazione collettiva, e il suo mancato riscontro si risolve nella liquidazione a favore del dirigente dell’indennità supplementare.
È molto importante quindi, ai fini del licenziamento del dirigente, disciplinato diversamente rispetto al licenziamento dei lavoratori subordinati conoscere il significato di giustificatezza.
La Giustificatezza

Tale nozione di giustificatezza non coincide con quella di giustificato motivo prevista dalla Legge n. 604/66 e si affianca alla disciplina di legge e determina che quando si verifica che il licenziamento del dirigente avviene per giustificatezza, il datore di lavoro è esonerato dal pagamento dell’indennità supplementare.
L’intimazione di licenziamento per giusta causa avviene invece quando è stato accertato che la condotta del lavoratore ha avuto un carattere lesivo tale non solo da giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro, ma anche da non consentirne neppure la prosecuzione provvisoria per il tempo necessario al lavoratore licenziato di trovare una nuova occupazione, si ha così la risoluzione in tronco.
Il presupposto della giustificatezza è pertanto più vincolato, rispetto alla giusta causa, al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale e obbliga in ogni caso il datore di lavoro all’osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede; di conseguenza non è giustificato il licenziamento intimato per ragioni pretestuose tali da prefigurare il limite della discriminazione.
Differenza tra Giustificata Causa e Giustificatezza
Il licenziamento per giusta causa richiede fatti o situazioni che, valutati nella loro oggettività, considerato anche l’elemento psicologico dell’autore, determinano una grave lesione del vincolo fiduciario.Invece per la giustificatezza del licenziamento, secondo la Suprema Corte “ancor più strettamente vincolato al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale” vanno rilevate anche condotte in sé non costituenti giustificata causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Conseguenze in Presenza di Giustificatezza
Ne consegue che possono ricorrere le condizioni per non corrispondere l’indennità supplementare in presenza della giustificatezza del licenziamento, e non sussistere quelle per negare l’indennità sostitutiva di preavviso in assenza della giusta causa (Cass. 1 giugno 2005 n.11691).

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