Riforma Articolo 18 e Licenziamento: Cosa Cambia nel 2012?

Con la riforma dell’articolo 18 del Governo Monti (nota anche con il nome di Riforma Monti-Fornero), sono previsti vari cambiamenti anche per quanto riguarda i licenziamenti.
Approfondiamo quindi che cosa cambierà nella disciplina del licenziamento con questa riforma del 2012 all’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. A seconda della tipologia di licenziamento, valutiamo quindi la situazione attuale e cosa cambierà con la Riforma del Lavoro 2012.

Licenziamento Individuale per Motivi Economici

Riforma Articolo 18 Licenziamento 2012Situazione attuale. Il licenziamento individuale per motivi economici (conosciuto anche con il nome di licenziamento per giustificato motivo oggettivo), è possibile per motivi collegati all’attività produttiva dell’azienda, all’organizzazione del lavoro o al suo regolare funzionamento. Ad esempio si ha la possibilità di un licenziamento economico quando l’azienda con più di 15 dipendenti cessa l’attività oppure quando viene meno la mansione lavorativa ricoperta dal lavoratore e non è possibile una sua ricollocazione in altre mansioni. Il giustificato motivo deve essere valutato dal datore di lavoro e il Giudice ha poi il solo compito di accertare l’effettiva sussistenza del giustificato motivo.

Cosa cambia con la Riforma Articolo 18. In base alla bozza del testo della riforma, nel caso in cui il Giudice accerti l’inesistenza del giustificato motivo addotto dal datore di lavoro nella lettera di licenziamento, il lavoratore avrebbe diritto ad un’indennità risarcitoria (“indennizzo” o “risarcimento”) compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell’ultime retribuzione globale. Inoltre, nel caso in cui il Giudice accerti la “manifesta insussistenza” del motivo del licenziamento (nelle aziende con più di 15 dipendenti), è previsto il reintegro. Quindi il giudice, se non sussiste il motivo del licenziamento (deve essere “manifestamente insussistente”), può decidere tra reintegro e indennizzo. Se invece il motivo economico che ha determinato il licenziamento sussiste, il lavoratore viene licenziato e non ha diritto né al reintegro né all’indennizzo.

La prima versione della “Riforma Fornero” prevedeva che per i licenziamenti economici fosse previsto sempre e solo un indennizzo economico compreso tra le 15 e le 27 mensilità e non prevedeva invece il reintegro.

È stata proposta anche la conciliazione obbligatoria per i licenziamenti economici, per cercare di risolvere più velocemente le controversie tra lavoratore e datore di lavoro. In pratica se il datore vuole licenziare per motivi economici deve comunicarne l’intenzione e sarà la Direzione Territoriale del Lavoro (o DTL), che ha 20 giorni di tempo per convocare datore e lavoratore (che può anche essere assistito dai sindacati), a cercare una conciliazione tra le parti.

Licenziamento Discriminatorio

Situazione attuale. Il licenziamento per motivi discriminatori, qualunque sia il numero di dipendenti dell’azienda, è valido nel caso in cui il Giudice non riconosca la “discriminazione”. Il lavoratore però può impugnare il licenziamento e, se il giudice ritiene fondato il ricorso e accerta l’elemento discriminatorio, il dipendente viene reintegrato e ha diritto ad un risarcimento danni pari ad un minimo di 5 mensilità e al versamento dei contributi previdenziali. Il lavoratore ha comunque la facoltà di rinunciare al reintegro e optare per l’ottenimento di un’indennità. Esempi di licenziamento discriminatorio sono il licenziamento per la fede religiosa, il credo politico o l’attività sindacale del dipendente, oppure il licenziamento nel periodo che precede la gravidanza o il matrimonio.

Cosa cambia con la Riforma Articolo 18. La disciplina dei licenziamenti discriminatori non viene cambiata dalla riforma del lavoro 2012.

Licenziamento Disciplinare

Situazione attuale. I licenziamenti disciplinari sono il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Il licenziamento per giusta causa è valido quando i fatti attribuiti al lavoratore licenziato sono talmente gravi da compromettere in modo irrimediabile il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Nel giustificato motivo soggettivo invece l’inadempimento del dipendente è di minore entità.

Cosa cambia con la Riforma Articolo 18. Ci sono due possibilità. Nel caso in cui il Giudice provi che non ci siano gli estremi per un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo in quanto il fatto non è stato commesso o nel caso in cui il motivo non sia previsto dai contratti di settore, può decidere il reintegro del lavoratore e il pagamento di un’indennità economica. Confermato quindi che ci sia sempre il reintegro del lavoratore quando manca il giustificato motivo o la giusta causa del licenziamento. In tutte le altre casistiche verrà pagato solo un indennizzo compreso tra le 12 e 24 mensilità (prima era tra 15 e 27 mensilità).



[Articolo aggiornato al 10/04/2012]

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