Visita fiscale online e perdita indennità di malattia per certificato medico incompleto

Fornire i dati incompleti per evitare la visita fiscale quando un dipendente è in malattia può provocare la perdita dell’indennità di malattia.

La precisazione in merito viene fornita dall’INPS che ha ribadito l’obbligo per il lavoratore di verificare con la massima cura e attenzione i dati riferiti al proprio indirizzo per la visita fiscale. La responsabilità sulla correttezza di tali informazioni infatti ricade solo e unicamente sul lavoratore ammalato che se non ha ben verificato e controllato i suoi dati di recapito rischia di perdere l’indennità di malattia a causa del certificato medico incompleto o con dati non corretti.

Il lavoratore ha al tempo stesso il diritto e l’onere di controllare i dati nel momento in cui il medico li inserisce oppure, successivamente, visualizzando la copia stampata del certificato medico stesso.

Le richieste di visita fiscale vengono fatte all’INPS online per via telematica obbligatoriamente per il settore privato e pubblico dal 14 settembre 2011. La tabella sottostante illustra le tappe e la procedura di richiesta di visita fiscale all’INPS, secondo la normativa vigente.

Velocità e trasparenza per il lavoratore ammalato, con l’informatizzazione dell’INPS. Non spetta più al lavoratore ammalato spedire all’INPS e al datore di lavoro con raccomandata la certificazione medica della malattia, ma è il medico curante che spedisce on line per via telematica all’INPS la certificazione medica e poi è l’INPS che la gira al datore di lavoro, in tempo reale. Il lavoratore può visionare i propri certificati medici sul sito dell’INPS, previa registrazione all’indirizzo www.inps.it.

Novità e iter per richieste visita fiscale on line
Dal 14 settembre 2011
Diventa obbligatoria la trasmissione telematica dei certificati di malattia all’INPS.
Quando si può presentare il certificato su carta senza invio on line
È possibile giustificare le assenze di malattia motivate da espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche , con certificazione  rilasciata anche su carta da medico o struttura privata.
Da 1 ottobre 2011
Le richieste di “visita fiscale” o visita medica di controllo devono essere inoltrate per via telematica.
Fino al 30 novembre 2011
Fino al 30 novembre 2011 vige un periodo transitorio in cui sono ritenute valide ai fini degli effetti giuridici le richieste trasmesse per canale tradizionale e non telematico.
Dal 1 dicembre 2011
Invio richieste di visite fiscali esclusivamente online, per via telematica.
24 ore su 24
Operatività 24 ore su 24 per il sistema di richieste online dell’INPS. La richiesta di visita fiscale si può inoltrare in qualsiasi momento nell’arco di tutta la giornata. Le richieste vengono elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le domande inoltrate entro le ore 9 per la fascia antimeridiana e entro le ore 12 per la fascia pomeridiana.
Fasce di reperibilità
Settore privato
Mattino: dalle ore 10:00 alle 12:00
Pomeriggio: dalle ore 17:00 alle 19:00
Settore pubblico
Mattino: dalle 0re 09:00 alle 13:00
Pomeriggio: dalle ore 15:00 alle 18:00
Casi di assenza per malattia superiori ai dieci giorni oppure casi di eventi successivi al secondo nel corso dello stesso anno solare.
 
Nei casi di assenza per malattia superiori ai dieci giorni oppure nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dello stesso anno solare, il lavoratore del settore privato è obbligato a produrre al datore di lavoro idonea certificazione medica rilasciata unicamente da medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
 
Nota bene: fa eccezione a tale regola l’assenza di malattia per visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche che possono essere certificate anche da medico o struttura privata.


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