Dipendente in Malattia e Svolgimento di Attività Lavorativa
Un dipendente in malattia può effettuare altra attività lavorativa?
L’art.2105 del Codice Civile, in merito all’obbligo di fedeltà recita che “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.Si configura pertanto l’ipotesi che un lavoratore dipendente, assente per malattia, che svolge un’attività lavorativa durante l’assenza, si trovi in stato di violazione dell’obbligo di fedeltà.
La giurisprudenza, in merito, ha sempre affermato che non sussiste un divieto assoluto di lavorare, anche a favore di terzi e che il divieto sussista nelle seguenti casistiche:
- Quando il lavoro svolto (sia gratuito sia oneroso) è sufficiente a provare la simulazione di malattia e quindi il dolo e l’inesistenza della malattia stessa;
- Quando il lavoro svolto per sua natura e caratteristica pregiudica la guarigione o la ritarda, anche solo potenzialmente, così da posticipare il rientro al posto di lavoro;
- Quando il lavoro svolto è tale da essere considerato una violazione e un’inosservanza del divieto di concorrenza.
In pratica il lavoratore assente dal lavoro per malattia, e quindi inidoneo a svolgere le mansioni lavorative a cui è stato assegnato, potrebbe invece essere idoneo a svolgerne altre diverse il cui espletamento non pregiudica il ritardarsi della sua guarigione.
In tutte le altre situazioni, invece, un’attività lavorativa di tipo ricreativo o sportivo, svolta in costanza di malattia, potrebbe favorire il ripristino della piena idoneità fisica e di salute in tempi più brevi.
Ogni singolo caso va valutato a sé e diverse sono le sentenze della Suprema Corte che hanno stabilito, proprio in base alle singole situazioni se il licenziamento del dipendente assente per malattia e che ha svolto attività lavorativa in costanza di malattia stessa fosse legittimo o illegittimo.
Il datore di lavoro, può, qualora sospetti che l’assenza per malattia di un dipendente rientri nei casi di simulazione o violazione del vincolo di fedeltà per svolgere un’attività lavorativa, rivolgersi ad un’agenzia o a un investigatore privato.
Per maggiori dettagli sulle investigazioni aziendali mirate alla raccolta di prove documentali che attestino la simulazione della malattia del dipendente (da utilizzare per il licenziamento con giusta causa),
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