Convertire il Licenziamento per Giusta Causa in Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo

Sia la giusta causa che il giustificato motivo soggettivo costituiscono delle motivazioni idonee a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro. Mentre il licenziamento per giusta causa ha effetto immediato, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo necessita di un periodo di preavviso.

È possibile convertire un licenziamento per giusta causa in un licenziamento per giustificato motivo soggettivo?

Giudice converte licenziamento giusta causa in giustificato motivoLa conversione di un licenziamento per giusta causa (quindi senza preavviso) in un licenziamento per giustificato motivo soggettivo è ammissibile, e può essere disposta dal Giudice oppure d’ufficio, nei casi in cui al fatto addebitato al lavoratore dipendente venga attribuita la minore gravità propria del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Inizialmente la Giurisprudenza ammetteva questa possibilità di conversione ma a patto che venisse accertata la volontà da parte del datore di lavoro di procedere ugualmente alla cessazione del rapporto di lavoro anche in assenza di giusta causa. Successivamente si è invece diffusa la disposizione secondo cui il Giudice non debba riscontrare la volontà da parte del datore di lavoro, essendo la modifica del titolo del licenziamento solamente una differente qualificazione giuridica della situazione di fatto collegata alla minore gravità dell’inadempimento da parte del lavoratore.

Per poter effettuare la conversione deve comunque sempre esserci una valutazione da parte del Giudice.

In quali casi invece non è possibile effettuare questa conversione?

La conversione del licenziamento per giusta causa (o “in tronco”, senza preavviso) in licenziamento per giustificato motivo soggettivo può sempre essere operata dal Giudice, anche d'ufficio, ma incontra un limite nella regola generale dell'immutabilità della contestazione. La conversione quindi non può aver luogo quando vengano mutati i motivi posti a base dell'iniziale contestazione e quando implichi l'accertamento di fatti nuovi e diversi da quelli inizialmente addotti dal datore di lavoro a sostegno del suo recesso (Cass. 6/6/00, n. 7617).


Stampa Pagina Invia Email